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    21 Giu 2013

    L’arbitro dà ragione al risparmiatore

    L’articolo 118 del Testo Unico Bancario autorizza le banche ad apportare unilateralmente modifiche contrattuali ai rapporti intrattenuti con la clientela; una volta ricevuta la comunicazione scritta, esplicativa delle variazioni a cui i propri servizi o prodotti saranno oggetto, il cliente ha a disposizione un determinato periodo di tempo, per recedere dal contratto così da non vedersi applicare le variazioni peggiorative, in caso di silenzio la banca procederà con le opportune modifiche.

    Il fatto che la banca sia l’unica controparte che possa arbitrariamente modificare le condizione di un contratto, le conferisce una prerogativa  alquanto insolita; una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2007, chiarisce che la banca nell’effettuare una proposta di modifica contrattuale  deve apportare un “giustificato motivo” volto a legittimare la proposta. Questo affinché il cliente sia messo nella condizione di poter valutare che  la variazione proposta dalla banca sia adeguata e coerente con la motivazione che ha spinto la stessa a modificare il contratto.

    Nel caso sottoposto all’Arbitro Bancario Finanziario,  l’istituto finanziario ha addotto come motivazione al peggioramento dei tassi di interesse sul conto deposito,  la necessità di dover adeguarsi all’ “andamento del mercato dei tassi”. Questa giustificazione è stata considerata impropria e poco precisa  da parte dell’ABF, che ha ordinato alla banca di riconoscere al cliente gli interessi al maggior tasso precedentemente erogato.

    Questa decisione dell’ ABF, crea un precedente per il quale molti risparmiatori, avendo ricevuto un trattamento analogo, potrebbero far ricorso per richiedere la maggiorazione degli interessi, che gli è stata negata, a seguito di un peggioramento dei tassi offerti. Trovandoci in un periodo in cui c’è la tendenza ad abbassare i rendimenti dei conti deposito, le banche dovranno prestare maggiore attenzione nel motivare le ragioni che le spingono a modificare un contratto in corso d’opera, in quanto se non si tratta di  giustificazioni precise ed inequivocabili il cliente potrebbe impugnare la proposta di modifica, richiedendo l’inefficacia della stessa.

    Pietro Di Lorenzo - Fondatore www.contosulconto.it
    Email: p.dilorenzo@contosulconto.it
    Twitter: @contosulconto